| La legge regionale sui Distretti |
|
Le piccole e medie imprese in Veneto rappresentano la grande ricchezza socio-economica del territorio sia in termini di fatturato generato che di posti di lavoro assicurati, risultando competitive sia nel mercato interno che estero. La maggior parte di queste realtà produttive, nate nel dopoguerra, si sono sviluppate fino agli Anni Settanta in modo sostanzialmente omogeneo e autonomo su tutto il territorio regionale soprattutto grazie all’intraprendenza e alla voglia di “mettersi in proprio” tipica della laboriosità e dell’intraprendenza della gente veneta. Oggi però queste realtà produttive si trovano ad affrontare un momento cruciale dovendo far fronte alla sfavorevole congiuntura economica e alla concorrenza con i mercati a basso costo del lavoro. La Regione Veneto con la Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, “Disciplina dei Distretti Produttivi ed interventi di politica industriale locale”, ha definito una disciplina organica degli interventi a sostegno dei distretti produttivi, fornendone i criteri per l’individuazione e le procedure di riconoscimento. Si definiscono distretti produttivi i sistemi caratterizzati dalla compresenza sul territorio di un’elevata concentrazione di imprese tra loro integrate in un sistema produttivo rilevante e di un insieme di attori istituzionali aventi competenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia locale. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un Patto per lo sviluppo del distretto, in conformità con gli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti. In base all’esperienza maturata, data nella prima fase di applicazione legislativa che ha riportato positivi risultati sia in termini economici che di partecipazione ed interesse da parte delle imprese venete, si è ritenuto necessario introdurre alcuni correttivi di carattere tecnico alla Legge, prevedendo allo stesso tempo, la creazione ex novo di ulteriori e nuovi istituti completando e raffinando in tal modo lo strumento normativo in vigore. Allo stesso tempo è stato attribuito un nuovo connotato alla disciplina in oggetto, sostituendo già nel titolo della Legge il termine “politica industriale” con “sviluppo industriale” accentuando il carattere di crescita e di rinnovata concezione rispetto al concetto più gestionale dell’originaria definizione di distretto. Anche la Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 così come modificata dalla Legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 “Disciplina della aggregazioni di filiera, dei Distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”, riconosce la rilevanza delle piccole e medie imprese per lo sviluppo economico della Regione. Con la Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 così come modificata dalla Legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 si è voluto fornire un utile strumento di politica economica andando a reiterpretare l’originaria, e forse ormai superata, identificazione di distretto industriale ancorata ad una suddivisione geografica del territorio in ambiti amministrativi statisticamente definiti. La Legge regionale in oggetto introduce e disciplina il distretto produttivo e il metadistretto diventando strumento strategico per l’economia della Regione. L’ampia distribuzione territoriale delle PMI, può investire l’intero territorio regionale, e questo implica che il metadistretto diventi strumento di particolare attenzione da parte della Regione per attuare le proprie politiche di sviluppo economico, sia negli spazi che ad esso riserverà il Bando di assegnazione dei contributi, sia nelle ipotesi di nuova introduzione che destina premialità relative ai migliori progetti innovativi. Il metadistretto viene definito come un distretto produttivo che presenta una estesa diffusione della filiera produttiva sul territorio regionale, risultando strumento rilevante per l’economia della Regione. Esso, infatti, rappresenta una novità di grande rilievo per quei sistemi di imprese la cui integrazione costituisce la piena espressione del principio ispiratore della Legge che, superando l’oramai desueta visione top down, induce le PMI ad aggregarsi volontariamente per eliminare la frammentarietà imprenditoriale tipicamente veneta creando un sistema “a rete” che partendo dal basso secondo un approccio bottom up fa sì che queste si sentano parte integrante di un sistema potendosi attivare in modo aggregato all’interno di un programma di iniziative concordate previste nel Patto di sviluppo. Il metadistretto, pertanto, diviene un’entità economica di ampio respiro capace di introdurre azioni innovative a difesa del sistema che rappresenta. Disciplinando la figura dell’aggregazione di filiera la L.R. 8/2003 così come modificata dalla L.R. 5/2006 individua e disciplina, inoltre, l’aggregazione di filiera o di settore definendole come espressione della capacità di un insieme di imprese di sviluppare una progettualità strategica comune. La Legge infatti introduce, anche se in modo differenziato, la possibilità di usufruire per nuclei di imprese omogenee intesi come espressione delle capacità produttiva di un insieme di imprese numericamente ridotto che non raggiungono le soglie minime fissate per il distretto/metadistretto. Per rendere efficace questa nuova fattispecie, avente lo scopo di aumentare la consapevolezza dell’opportunità e della necessità di fare sistema da parte del tessuto produttivo regionale, è prevista l’attivazione di un apposito Bando con l’assegnazione di risorse proprie specificamente destinato alle aggregazioni composte da minimo dieci imprese a cui possono partecipare anche Enti locali, Università, Camere di Commercio e Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative su base regionale. La Legge in oggetto disciplina al tempo stesso i criteri per l’individuazione e le procedure di riconoscimento dei Patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale che hanno durata triennale. Il 31 gennaio di ogni anno rappresenta, oltre al termine per l’integrazione dei Patti di sviluppo già riconosciuti dalla Giunta Regionale del Veneto, la scadenza prevista dalla Legge regionale per la presentazione dei nuovi Patti di sviluppo alle competenti Camere di Commercio e alle Province che, effettuate le verifiche di loro competenza, trasmettono alla competente struttura regionale il Patto di sviluppo corredato del parere ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla compatibilità del Patto stesso con la programmazione generale e settoriale. Eseguite le valutazioni di compatibilità con la programmazione regionale, entro il 15 maggio la struttura regionale competente, acquisito il parere della Consulta dei distretti e metadistretti invia, le integrazioni e i nuovi Patti pervenuti, alla Giunta regionale affinché provveda all’approvazione delle integrazioni dei Patti di sviluppo già riconosciuti nonché all’ammissione dei nuovi Patti di sviluppo. Solo ed esclusivamente per eventuali richieste di nuove adesioni tardive di nuove imprese è prevista una seconda “finestra” di presentazione che va dal 15 al 30 aprile di ogni anno. Una terza “finestra” per la presentazione delle richieste di accreditamento di nuove adesioni ai Patti di sviluppo è prevista dal 15 al 30 ottobre di ogni anno. Le adesioni che dovessero venire ammesse durante questa terza “finestra” annuale, tuttavia, non potranno essere calcolate quali sottoscrittrici il Patto di sviluppo nel computo dei sottoscrittori del Patto ai fini della partecipazione ai Bandi di assegnazione delle risorse aperti nel medesimo periodo. Il distretto produttivo si esprime in un Patto per lo sviluppo del distretto/metadistretto in conformità agli strumenti legislativi programmatori regionali vigenti. Ai fini dell’eleggibilità a distretto un sistema produttivo locale è rilevante quando comprende un numero di imprese locali produttive operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata su una specifica filiera e presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall’analisi organizzativa delle catene di fornitura Attualmente i distretti/metadistretti produttivi riconosciuti dalla Giunta Regionale del Veneto sono 45, per un totale di oltre 9.000 aziende aderenti ai Patti di Sviluppo che assicurano lavoro a più di 268.000 addetti in tutto il territorio regionale. Lo strumento legislativo pone particolare attenzione al processo di crescita industriale in termini di innovazione prevedendo la possibilità di introdurre criteri di premialità a sostegno dei progetti ritenuti particolarmente meritevoli. Strategica a questo scopo risulta la previsione di un nuovo articolo rubricato “Agenzie di valutazione in merito al credito” con il quale si intende promuovere l’accesso ad idonee agenzie di valutazione del merito di credito, al fine di favorire il finanziamento dei distretti produttivi, dei metadistretti e delle relative imprese aderenti ai patti di sviluppo. Allo stesso modo è stata prevista la promozione dei presupposti che consentono l’accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari. Quanto detto costituisce la ragion d’essere di uno strumento normativo che sembra offrire valide possibilità all’impresa veneta non solo per contrastare la sfavorevole congiuntura economica ma anche e soprattutto per mantenere e sviluppare il ruolo leader nel mondo dell’imprenditoria, fornendo allo stesso tempo un modello oggetto di studio a quale prestano grande attenzione non soltanto gli addetti del settore ma anche le amministrazioni pubbliche e le realtà industriali. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito istituzionale dei Distretti Produttivi veneti |

